Roberta Ragusa, la sentenza d'appello: "Movente del marito interessi finanziari e amante"
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Pisa, 1/8/2018 - Antonio Logli ha ucciso la moglie Roberta Ragusa per motivi economici. Lo scrivono i giudici della corte d'appello di Firenze nelle motivazioni della sentenza che ha confermato anche in secondo grado la condanna a vent'anni di carcere per omicidio e distruzione di cadavere. Per i magistrati la coppia "versava da tempo in irreversibile stato di crisi matrimoniale a causa della protratta relazione del marito" con Sara Calzolaio e "gli interessi economici dei coniugi erano strettamente intrecciati e non facilmente districabili vista la partecipazione in forma societaria all'attività di famiglia alla cui conduzione la Ragusa era principalmente dedita". Dalle testimonianze raccolte, Roberta Ragusa "aveva preso in considerazione l'ipotesi della separazione" che, scrivono i giudici, invece "era avversata dal Logli che ne temeva i contraccolpi economici, nonostante fosse pressato anche dall'amante". Secondo la corte d'appello il mancato ritrovamento del corpo, "impedisce di verificare con quale mezzo sia stato cagionato l'evento morte ma non esclude certo che l'omicidio si sia realizzato e a opera dell'imputato, anzi rafforza per quanto possibile il quadro indiziario". L'assenza di un cadavere indebolisce e non rafforza per i giudici d'appello la tesi di un allontanamento volontario di Roberta Ragusa, pensarlo è "del tutto fantasioso e illogico", "che sarebbe improvvisato, non programmato o preparato in alcun modo neppure per garantirsi nell'immediato i mezzi e le risorse più strettamente necessari per la sopravvivenza e tanto meno per porre le basi di una, per quanto improbabile, parallela esistenza lontana dall'ambiente di provenienza". Quindi su Logli graverebbero "una lunga serie di indizi convergenti e rilevanti in ordine all'omicidio della moglie" e lo stesso fatto che la sua difesa non ha formulato "alcuna alternativa ricostruzione globale della vicenda che ne escluda la responsabilità". Nonostante "talune inesattezze" delle diverse testimonianze, per la Corte "il compendio probatorio non risulta significativamente sminuito, data la assoluta complementarietà e convergenza degli elementi indiziari e logici che nella doverosa osservazione globale del dato probatorio conducono a risultati di confortante certezza".
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