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La Cassazione: "Restivo colpevole oltre ogni ragionevole dubbio"

Roma, 12/2/2015 - "Straordinaria gravità del reato nelle sue componenti soggettive" (elevata intensità del dolo) ed oggettive (violenta aggressione con plurime coltellate inferte); "piena capacità di intendere e volere dell'imputato, evincibile anche dalla lucida strategia difensiva posta in essere e dall'autocontrollo mostrato in giudizio". Così la Corte di Cassazione si è espressa sull'omicidio di Elisa Claps nelle motivazioni, depositate oggi, della sentenza di condanna definitiva di Danilo Restivo a 30 anni di reclusione emessa il 23 ottobre scorso. I supremi giudici hanno respinto tutte le censure della difesa alla sentenza di secondo grado, esclusa soltanto l'aggravante della crudeltà. Il riconoscimento di questa aggravante in primo e secondo grado era stato fondato sul fatto che il medico legale incaricato dell'esame necroscopico, oltre ai segni di 13 coltellate, aveva ipotizzato "ulteriori colpi alle parti non molli non riscontrabili al momento dell'autopsia". La Cassazione, in ragione dei limiti dell'autopsia, fatta 17 anni dopo il delitto limitatamente alle sole parti scheletriche, ha invece sostenuto che non è possibile stabilirlo. L'esclusione di questa aggravante non ha però determinato una riduzione della pena per Restivo, dal momento che altre aggravanti hanno determinato comunque l'ergastolo, pena ridotta a 30 anni di reclusione per effetto della definizione del processo con rito abbreviato. Inoltre, prestando il consenso a questo rito, le parti "hanno definitivamente rinunciato al diritto alla prova". Per questo è staton respinto il reclamo sulla mancata riapertura in appello dell'istruttoria dibattimentale.

Le critiche della difesa alla perizia medico legale, che aveva fatto risalire la data della morte di Elisa Claps "al giorno della scomparsa", non sono state accolte dalla Cassazione perché la relazione del prof. Francesco Introna dà conto "della coincidenza del giorno della morte di Elisa Claps con 'l'epoca' della sua scomparsa, ovvero con un'approssimazione stimata di 'settimane-qualche mese'" rispetto al 12 settembre 1993.

Immotivate per i giudici anche le critiche difensive per la mancata ripetizione dell'esame del Dna, dal momento che la traccia biologica è “esaurita". Infondati i rilievi sul mancato esame dell'imputato durante il processo d'appello poiché Restivo, "nelle precedenti occasioni in cui era stato sentito nella fase delle indagini, aveva sistematicamente reiterato sempre la stessa versione dei fatti".

L’ipotesi della difesa circa “un misterioso aggressore che avrebbe avvicinato la Claps dopo il suo incontro con Restivo e l'avrebbe uccisa” è stata fatta, scrive la Cassazione, "in modo assolutamente congetturale" e "disancorato dalle
emergenze processuali", ribaltando in senso favorevole all'imputato le valutazioni di attendibilità e inattendibilità fatte dai giudici. Esclusa dai giudici di secondo grado.

In conclusione, per i supremi giudici, la Corte di secondo grado, esclusa ogni responsabilità di altre persone e individuato il movente del delitto nel rifiuto ad un approccio di natura sessuale, "ha correttamente apprezzato, in una visione unitaria e globale, il materiale indiziario emerso dal processo", pervenendo "alla conclusiva, ineccepibile decisione di attribuire il reato di omicidio volontario (aggravato) all'imputato Restivo 'al di là di ogni ragionevole dubbio' e, cioè, con un alto grado di credibilità razionale”.